IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a
dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE  del  Consiglio
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del  17  dicembre
1981, relative alla armonizzazione delle procedure di  immissione  in
libera pratica delle merci,  ed  alle  direttive  n.  81/177/CEE  del
Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione  del
23 aprile 1982,  relative  alla  armonizzazione  delle  procedure  di
esportazione  delle   merci   comunitarie,   ed   a   provvedere   al
riordinamento  degli  istituti  doganali  ed  alla  revisione   delle
procedure di accertamento e controllo; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 
7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 novembre 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del  bilancio
e della programmazione  economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura  e
delle foreste, dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e  della
marina mercantile; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Orario degli uffici del dipartimento delle  dogane  e  delle  imposte
                              indirette 
  1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario  di
lavoro degli impiegati civili  dello  Stato,  l'orario  ordinario  di
apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e  delle  imposte
indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore  18.00  nei  giorni  dal
lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di
sabato, con esclusione dei giorni festivi. 
  2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e'
assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi,  e  per  l'intero
arco  delle  ventiquattro  ore  giornaliere,   il   passaggio   delle
frontiere,  con  l'espletamento  dei   corrispondenti   controlli   e
formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
che trasportano merci in regime doganale di transito. 
  3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni  compartimentali
e' stabilito un  orario  di  funzionamento  di  ventiquattro  ore  al
giorno. 
  4.  I  direttori  degli  uffici  possono   disporre   una   diversa
articolazione ovvero una  riduzione  dell'orario  di  apertura  degli
uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. 
  5. Per le operazioni doganali  eseguite  nel  periodo  di  apertura
degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le  formalita'  di
cui al comma  2  non  e'  addebitato  agli  operatori  il  costo  del
servizio. 
  6.  I  servizi  del  dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette, secondo gli orari previsti  nel  presente  articolo,  sono
assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di  lavoro
previste dalla vigente normativa, da  stabilirsi,  per  i  rispettivi
uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e
dei servizi informatici e tecnici del  dipartimento  delle  dogane  e
delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori
circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai
direttori dei  laboratori  chimici  d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali secondo la normativa vigente. 
  7. Qualora l'intesa  non  venga  raggiunta  entro  giorni  quindici
dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel
comma 6 formalizzano una  ipotesi  di  articolazione  dell'orario  di
lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali,  del
personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali  organizzazioni
sindacali. In attesa della definizione  della  vertenza  il  predetto
direttore puo' disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore  del
provvedimento di articolazione  dell'orario  di  lavoro,  sentite  le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente  rappresentative  del
settore. 
  8. I capi degli uffici possono consentire,  su  richiesta  motivata
degli  operatori,  il  compimento  delle  operazioni  doganali  oltre
l'orario ordinario di  apertura  di  ufficio  o  fuori  del  circuito
doganale, di cui all'art.  18  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo
del servizio. 
  9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34  del
decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di
personale non sia possibile assicurare il servizio con  le  modalita'
di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre  prestazioni
di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35,  comma
3,  del  decreto  legislativo  26  aprile  1990,  n.  105,   per   il
completamento dell'orario di  servizio  quando  sussistano  effettive
esigenze, sentite le organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8  maggio  1987,
n. 266. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             -    La    direttiva    n.    79/695/CEE,    concernente
          l'armonizzazione delle procedure di  immissione  in  libera
          pratica  delle  merci,  e'  stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 205  del  13  agosto
          1979.  Le  rettifiche  alla  direttiva  predetta sono state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva
          suddetta reca  la  disciplina  in  materia  di:  1)  regime
          generale;  2)  regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla
          dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche
          o  riepilogative;  c)  svincolo  delle  merci  prima  della
          presentazione della  dichiarazione  ad  essa  relativa;  d)
          sostituzione  totale  o  parziale  delle  indicazioni della
          dichiarazione con  dati  codificati;  e)  tassazione  delle
          spedizioni composite).
             -   La   direttiva   n.   82/57/CEE,  che  fissa  talune
          disposizioni di applicazione della direttiva n.  79/695/CEE
          del  Consiglio  relativa all'armonizzazione delle procedure
          di immissione in  libera  pratica  delle  merci,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare,  la  direttiva
          suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di
          immissione in libera pratica (ossia: a)  indicazione  della
          dichiarazione; b) documenti da allegare alla dichiarazione;
          c) esame delle merci  e  prelievi  di  campioni  effettuati
          preliminarmente   al   deposito   della  dichiarazione;  d)
          dichiarazioni incomplete); 2) verifica della  dichiarazione
          di  immissione  in  libera pratica (ossia:  a) verifica dei
          documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di  campioni;
          d)  attestazione  del  servizio  doganale);  3) sorte delle
          merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia:
          a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica;
          b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci).
             -    La    direttiva    n.    81/177/CEE,    concernente
          l'armonizzazione  delle  procedure  di  esportazione  delle
          merci  comunitarie,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  83  del  30  marzo
          1981.   In  particolare,  la  direttiva  suddetta  reca  la
          disciplina  in  materia  di:  1)  procedura  generale;   2)
          procedure    semplificate   (ossia:   a)   dispensa   dalla
          dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali  periodiche
          o  riepilogative;  c)  concessione  dell'autorizzazione  ad
          esportare prima  della  presentazione  della  dichiarazione
          scritta;   d)   sostituzione   totale   o   parziale  delle
          indicazioni della dichiarazione con dati codificati).
             -   La   direttiva   n.  82/347/CEE,  che  fissa  talune
          disposizioni di applicazione della direttiva n.  81/177/CEE
          del  Consiglio  relativa all'armonizzazione delle procedure
          di  esportazione  delle   merci   comunitarie,   e'   stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 156 del 7 giugno 1982. In  particolare,  la  direttiva
          suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di
          esportazione;  2)  la  verifica  della   dichiarazione   di
          esportazione  (ossia:  a) verifica dei documenti; b) visita
          delle merci; c) prelievo di campioni; d)  attestazione  del
          servizio   doganale);  3)  autorizzazione  all'esportazione
          delle merci.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Per  il  titolo  delle  direttive  numeri 79/695/CEE,
          82/57/CEE, 81/177/CzEE e 82/347/CEE  si  veda  in  nota  al
          titolo.
             -   Il   testo  dell'art.  7  della  legge  n.  349/1989
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          250 del 25 ottobre 1989) e' il seguente:
             "Art.   7   (Procedimento  per  l'adozione  dei  decreti
          legislativi). 1. I decreti legislativi di  cui  all'art.  1
          sono  adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  per la funzione pubblica, degli
          affari  esteri,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura e delle foreste,
          dei lavori  pubblici,  dei  trasporti  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
          della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
             2.  Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il
          parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica, che dovra'
          essere espresso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.
          Decorso  inutilmente il termine fissato, il Governo procede
          all'adozione dei decreti legislativi".
             L'art.   14   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, cosi' recita:
             "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  deceti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
          Note all'art. 1:
            -   L'art.   18   del   testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973) e' cosi' formulato:
             "Art.   18  (Carico  e  scarico  delle  merci.  Circuito
          doganale). - Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed
          il  trasbordo  delle  merci lungo la linea doganale e negli
          aeroporti debbono essere effettuati con il  permesso  della
          dogana e secondo le modalita' dalla stessa stabilite.
             Le  aree e i locali destinati dalla dogana al compimento
          delle  operazioni  doganali   costituiscono   il   circuito
          doganale,  il  quale  di  regola  coincide  con  gli  spazi
          doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta  del  capo
          della  circoscrizione  doganale  e  sentita  la  camera  di
          commercio, industria, agricoltura e artigianato  competente
          per  territorio,  provvede nell'ambito degli spazi doganali
          alla  delimitazione  del  circuito  doganale  con   proprio
          decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun
          ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.
             Ogni  operazione  doganale  deve  essere  effettuata nel
          circuito  doganale  o,   fuori   di   esso,   solo   previa
          autorizzazione del capo della dogana".
             -  Il  testo degli articoli 34 e 35 del D.L. n. 105/1990
          (Organizzazione centrale e periferica  dell'amministrazione
          delle  dogane  e  delle imposte indirette e ordinamento del
          relativo personale, in attuazione della  legge  10  ottobre
          1989,  n.  349),  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del  9  maggio
          1990, e' il seguente:
             "Art.  34  (Copertura  dei  posti).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare la immediata funzionalita' del  Dipartimento,  i
          posti  disponibili  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto  nella  qualifica  di  primo   dirigente,
          compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto
          dal medesimo decreto, sono  assegnati,  con  effetto  dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto a mezzo di
          concorso speciale per titoli di servizio,  professionali  e
          di cultura, integrato da un colloquio sulle
          materie  attinenti  ai  servizi  del Dipartimento, al quale
          sono ammessi a partecipare gli impiegati  del  Dipartimento
          con  anzianita'  di servizio nella ex carriera direttiva di
          almeno 9 anni. Con decreto del Ministro  delle  finanze  da
          emanarsi entro tre mesi saranno determinate la composizione
          della  commissione  esaminatrice   e,   d'intesa   con   le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli.
             2.  I  posti  disponibili  nella  qualifica di dirigente
          superiore, compresi quelli portati in aumento  per  effetto
          del  presente  decreto,  sono attribuiti, con effetto dalla
          data di entrata in vigore del decreto medesimo,  secondo  i
          criteri  e  le  modalita'  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
             3.  In  deroga all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'art. 4
          del  decreto  legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito con
          modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n.  160,  ed  in
          deroga  alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980,
          n. 312, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non
          superiore  all'80  per  cento  dei  posti disponibili nelle
          qualifiche    funzionali    compresi    quelli    derivanti
          dall'aumento  di organico previsto dal presente decreto, e'
          conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore  del
          medesimo decreto, mediante concorsi per titoli riservati al
          personale del Dipartimento. La  restante  parte  dei  posti
          disponibili  e'  conferita  a  mezzo  di  concorsi speciali
          consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio.  Per
          la composizione delle commissioni esaminatrici si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 1  della  legge  18  luglio
          1984,  n.  302.  Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanarsi entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale
          di  cui  all'art.  23,  comma  3,  saranno  determinate  la
          composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con
          le   organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Per i
          concorsi alle qualifiche funzionali II, III e IV il decreto
          ministeriale prevedera' una riserva di posti a  favore  del
          personale di cui al regio decreto 4 dicembre 1864, n. 2046.
          In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti  di  tutte  le
          qualifiche   funzionali  mediante  i  concorsi  di  cui  al
          presente comma, i posti verranno attribuiti agli idonei dei
          concorsi  pubblici  per l'accesso nei ruoli della direzione
          generale delle dogane e imposte indirette,  conclusisi  nel
          triennio  precedente  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto, nonche' agli idonei dei concorsi in  fase
          di espletamento alla predetta data.
             4.   Alla  copertura  dei  posti  dirigenziali  e  delle
          qualifiche  funzionali  che   risulteranno   vacanti   dopo
          l'espletamento  dei concorsi di cui al presente articolo si
          procedera' sulla base delle procedure concorsuali  previste
          dalle vigenti disposizioni.
            Art.  35 (Istituzione di un compenso incentivante unico).
          - 1. E' istituito un unico compenso incentivante  a  favore
          del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte
          indirette, che assorbe  i  trattamenti  accessori  appresso
          indicati:
               a)  indennita'  di  confine  a favore del personale in
          servizio  presso  gli  uffici  doganali   di   confine   ed
          aeroportuali  posti  in  localita'  disagiata (cap. 5321, e
          cap. 5305, parte);
               b) compensi incentivanti la produttivita' al personale
          civile periferico (cap. 5323, quota  parte  per  sportello,
          cassa e meccanografia);
               c) fondo da ripartire per le finalita' di cui ai commi
          4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19  dicembre  1984,  n.
          853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
          1985, n. 17 (cap. 1383, parte);
               d)  indennita'  di  rischio  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.  146  (cap.
          5318, parte).
             2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro
          straordinario, da erogare  al  personale  del  Dipartimento
          delle  dogane  e  delle  imposte indirette, che assorbe gli
          stanziamenti  previsti  per  la  erogazione  dei   seguenti
          compensi:
               a)   lavoro   straordinario  del  personale  dirigente
          centrale (cap.  1019, parte) e periferico (cap. 5303);
               b)  lavoro  straordinario  del  personale centrale non
          dirigente (cap. 1019, parte);
               c)  somme  da  erogare  al personale in servizio nelle
          dogane per compenso per lavoro straordinario ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n.
          396 (cap. 5310);
               d) somme da erogare a favore del personale in servizio
          nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro
          straordinario  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);
               e)  somme  da  erogare  al personale in servizio negli
          uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per  compenso
          per   lavoro   straordinario   ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 luglio 1978,  n.  396  (cap.
          5312).
             3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo
          di cui al  comma  2  e'  pari  alla  somma  occorrente  per
          corrispondere  al personale del Dipartimento i compensi per
          il lavoro  straordinario  determinati  nei  limiti  massimi
          individuali  di  ore  autorizzate  al  31 dicembre 1989 dal
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,  n.
          422,  e,  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
          luglio 1978, n.  396.
             4.  Le  economie risultanti dalla graduale riduzione dei
          limiti massimi individuali di ore di  lavoro  straordinario
          confluiscono  nel  fondo del compenso incentivante unico di
          cui al comma 1".
             -  Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 266/1987 (Norme risultanti  dalla  disciplina
          prevista  dall'accordo  del  26  marzo 1987, concernente il
          comparto   del   personale   dipendente   dai   Ministeri),
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 1 alla Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987, e'
          il seguente:
             "Art.  4  (Mobilita'  interna all'amministrazione). - 1.
          Sara' cura delle amministrazioni di  portare  a  conoscenza
          del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni
          singolo ufficio, verificata in sede di  accordo  decentrato
          per   amministrazione  a  livello  centrale,  distinti  per
          profilo professionale e relativa qualifica  funzionale,  al
          fine  di  mettere  in  grado  il  personale  interessato di
          produrre domanda di trasferimento.
             2.   Gli   avvisi   di  disponibilita'  dei  posti  sono
          pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale,  almeno  una  volta
          all'anno.
             3.  Le  amministrazioni  provvederanno  all'espletamento
          della formalita' di  trasferimento  entro  sei  mesi  dalla
          pubblicazione dell'avviso.
             4.  La  graduatoria degli aspiranti sara' formata da una
          commissione   paritetica,   composta   da    rappresentanti
          dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione   compreso   tra  cinque  e  sette  in
          proporzione ai suffragi conseguiti nelle  elezioni  per  la
          rappresentanza  nei  consigli  di  amministrazione,  tenuto
          conto dei seguenti requisiti:
               a) condizioni di famiglia;
               b)  eventuali necessita' di studio del dipendente, del
          coniuge e dei figli;
               c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
               d) anzianita' di servizio;
               e) anzianita' di sede di provenienza;
               f) motivi di salute.
             5.    In   sede   di   contrattazione   decentrata   per
          amministrazione  a  livello  centrale  saranno  definiti  i
          punteggi  da  attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti,
          che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da
          pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
             6.  A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli
          impiegati che provengano da uffici ove  si  sia  costituita
          una   posizione   sovrannumeraria   rispetto   alle  piante
          organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2,
          purche' appartenenti al medesimo profilo professionale.
             7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte
          non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale
          negli  uffici  sottodimensionati, si procedera' di ufficio,
          gradualmente, per eccezionali ed inderogabili  esigenze  di
          servizio,   ai   necessari   trasferimenti   del  personale
          esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici
          della  stessa  provincia  o  di  province limitrofe o della
          stessa  regione   tenendo   conto   anche   delle   opzioni
          individuali.
             8.  A  tale  scopo  la  commissione  paritetica verifica
          l'applicazione dei criteri tenendo  conto,  oltre  che  dei
          requisiti  indicati nel comma 4, della minore anzianita' di
          qualifica ed, a parita' di questa, della minore  anzianita'
          di servizio ed, eventualmente, della minore eta'.
             9.  E'  consentito  il  trasferimento  di  impiegati  di
          identico profilo per  scambio  di  sede,  indipendentemente
          dalla  verifica  delle  situazioni di esubero di personale,
          con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello
          nazionale  e previo esame da parte della commissione di cui
          al comma 4.
             10.  L'istituto  della mobilita' si estende ai segretari
          comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti
          negli  accordi  decentrati,  sulla base dei principi recati
          dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle
          norme vigenti in materia di trasferimenti".